L’ Open Access è un canale alternativo e complementare alle tradizionali modalità di comunicazione scientifica. Si basa sul principio che i risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici devono essere pubblicamente disponibili e propone l'accesso libero e immediato ai risultati e ai dati della ricerca.

L’editoria accademica tradizionale si è sempre basata sul rapporto tra editori ed autori i quali, per dare visibilità alla propria produzione ed ottemperare alle procedure di valutazione del loro lavoro, sono stati costantemente tenuti a trasferire tutti o la maggior parte dei loro diritti alla casa editrice. Si è generato così un sistema distorto, nel quale le istituzioni accademiche e di ricerca sono costrette a pagare più e più volte il lavoro dei propri ricercatori. La recente iniziativa Plan S, lanciata dal consorzio cOAlition S interviene in modo deciso su questo agomento, imprimendo una forte accelerazione al processo di transizione verso l'Open Access.

Per praticare consapevolmente l'Open Access è necessario conoscere il quadro normativo di riferimento, i modelli di pubblicazione e gli strumenti che possono essere utilizzati.

In Europa

Il Regolamento comunitario prevede che i prodotti della ricerca, concepiti e pubblicati all’interno di progetti finanziati dalla Unione Europea debbano seguire le indicazioni previste dalle Raccomandazioni della Unione Europea del 25 aprile 2018. Le Raccomandazioni sostituiscono le precedenti del 17 luglio 2012 e confermano il deposito dei prodotti della ricerca in un repository online in modalità di accesso aperto e gratuito prima possibile e comunque entro 6 mesi dalla prima data di pubblicazione per i settori di area scientifica e di 12 mesi per i settori di area socio-economica-umanistica.

Sono esclusi dall’accesso aperto i risultati dei progetti destinati alla protezione dei diritti, allo sfruttamento economico, alla commercializzazione (per. es. brevetti ecc.).

Queste ultime Raccomandazioni comunitarie rafforzano i concetti di: trasparenza del mercato editoriale soprattutto in riferimento ai grandi pacchetti di abbonamenti sottoscritti dalle istituzioni in forma consortile; mantenimento dei diritti da parte degli autori; necessità di cambiamento dei processi di valutazione della ricerca.

In Italia

La legge italiana stabilisce che i prodotti della ricerca, finanziati con fondi pubblici ma concepiti e pubblicati al di fuori dei progetti finanziati dalla Unione Europea devono seguire le indicazioni previste dalla legge italiana sull’Open Access n. 112 del 7 ottobre 2013. La legge deriva dalla conversione del decreto DL. 8 agosto 2013 n. 91. I prodotti devono essere accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

E' attualmente in discussione la Proposta di Legge n. 395 che dovrebbe, se approvata, sostituire a breve la legge in vigore.

Leggi qui il Dossier n° 23/1 - Elementi per l'esame in Assemblea del 11 marzo 2019.

Per comprenderne le logiche è importante...

Conoscere i vantaggi

  • favorisce la disseminazione dei risultati della ricerca;
  • favorisce la condivisione e la trasparenza;
  • favorisce l’efficacia e la trasparenza nei processi di peer-review;
  • favorisce l’utilizzo di metriche alternative negli esercizi di valutazione della ricerca;
  • favorisce l’uso di tecniche di data mining e text mining;
  • un articolo …più è visibile…più è letto ...più è citato;
  • cambia il modello economico riducendo i costi degli abbonamenti;
  • favorisce la crescita economica e sociale .

Sfatare alcune convinzioni

  • non è in contrasto con la peer-review;
  • si applica alla letteratura scientifica, ma solo a quella per cui gli autori non ricevono alcun compenso se non il riconoscimento della comunità internazionale;
  • si applica ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici con l'esclusione di dati sensibili o soggetti a brevetto.
  • è compatibile con il Diritto d’Autore il quale può così mantenere i propri diritti;
  • è il canale preferenziale per la libera disseminazione dei risultati della ricerca pubblica.


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