Il programma quadro Horizon Europe per il finanziamento della ricerca va oltre l'accesso aperto alla produzione scientifica e mette in campo una serie di azioni per l'affermazione della Scienza Aperta che partono dalla fase della proposta fino al project reporting.

In fase di proposta, le pratiche di Open Science sono valutate nelle sezioni "Excellence" e "Quality and efficiency of implementation". Per Open Science practices si intendono, ad esempio, la condivisione dei risultati sin dalle prime fasi (ad es. il deposito dei pre-print o la pre-registrazione degli esperimenti e dei risultati), la partecipazione alla peer-review aperta, l'accesso aperto ai risultati della ricerca, la partecipazione attiva della cittadinanza al procedimento scientifico (Citizen Science).

Nei progetti finanziati da Horizon Europe alcune pratiche Open Science sono raccomandate, altre, invece, obbligatorie. Le prime sono molte e si riferiscono alla metodologia scientifica aperta, alla open peer review, alla gestione responsabile dei dati FAIR e alla capacità di disseminazione oltre che di public engagement. 

Quelle obbligatorie sono previste dal Grant Agreement e prevedono:

  • la gestione dei risultati della ricerca attraverso un Data Management Plan;
  • l'accesso aperto alle pubblicazioni;
  • l'accesso aperto ai dati FAIR secondo il principio as open as possible, as closed as necessary;
  • la definizione di misure per assicurare la riproducibilità dei risultati

E' importante sottolineare che tanto le misure raccomandate quanto quelle obbligatorie rientrano nella valutazione ex-ante per l'approvazione del progetto e contribuiscono ampiamente alla sua valutazione positiva. Inoltre, è opportuno sempre controllare la documentazione inerente le specifiche call, poiché alcune di esse possono prevedere ulteriori obblighi e la richiesta di utilizzo di infrastrutture federate nella European Open Science Cloud.

In fase di implementazione del progetto, le modalità con cui i beneficiari garantiscono l'attuazione delle pratiche di Open Science sono regolate dall'articolo 17 - Annex 5 del Grant Agreement: "Communication, dissemination, Open Science and visibility". L'articolo fa riferimento alle pratiche di comunicazione e disseminazione dei risultati di ricerca. La sezione dedicata all'Open Science si compone di tre parti principali: accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche; gestione dei dati di ricerca; pratiche addizionali. La disattenzione degli obblighi previsti può risultare in conseguenze come la riduzione del finanziamento.

Annex 5 - Article 17: Open access to scientific publications

Le regole per l'Open Access alle pubblicazioni prevedono:
  • l'accesso immediato alla versione referata (postprint) del lavoro attraverso il deposito in un archivio aperto affidabile. Non sono previsti periodi di embargo. Per "archivi affidabili" si intendono: archivi certificati (ad es.: Core Trust Seal, DIN, ISO, ecc.), archivi generalisti o istituzionali che offrano ID univoci, integrità dei dati, accesso, conservazione sul lungo periodo, licenze, gestione embargo o accesso riservato, livelli di sicurezza.
  • Il mantenimento dei diritti da parte degli autori, aggiungendo se necessario delle clausole ai contratti. A tal fine, gli autori possono:
    • pubblicare sulla piattaforma Open Research Europe, fornita dalla CE a titolo gratuito;
    • pubblicare in una rivista OA nativa: esclusivamente in questo caso i costi sostenuti per il pagamento delle APCs sono rimborsabili;
    • pubblicare su una rivista tradizionale, depositando il postprint in un archivio ad accesso aperto con licenza CC BY o equivalente. Se necessario, applicare una clausola contrattuale che consenta di superare l'eventuale periodo di embargo posto dall'editore.
  • Per le monografie e i capitoli di libro, sono rimborsabili solo i costi sostenuti per la pubblicazione online, non cartacea. E' consentito applicare una licenza più restrittiva (ad es., CC BY-NC-ND).

ATTENZIONE: la pubblicazione in riviste Hybrid OA non è più finanziata. Ogni autore può liberamente decidere di pubblicare in una rivista Hybrid OA ma dovrà assicurarsi che la pubblicazione dell’articolo in accesso aperto sia immediata e non potrà contare sul supporto economico di Horizon Europe.

Inoltre, i beneficiari devono garantire il libero accesso ai metadati bibliografici della pubblicazione depositata, utilizzando una licenza CC 0 o equivalente e rispettando i principi FAIR. Essi devono fornire informazioni su:

  • titolo, autore/i, data di pubblicazione e sede editoriale;
  • il nome dell’azione (schema di finanziamento), l’acronimo e il numero del progetto;
  • i termini della licenza applicata;
  • un identificativo persistente della pubblicazione stessa (es: DOI) e, laddove necessario e possibile, anche ID relativi al materiale supplementare (ad es., dataset, software, codice, ecc.).

Annex 5 - Article 17: Research Data Management

I beneficiari di un finanziamento erogato tramite Horizon Europe hanno l'obbligo di provvedere alla gestione dei dati generati dalla loro ricerca in formato digitale, rispettando i principi FAIR e provvedendo alle seguenti azioni:
  • redazione di un Data Management Plan (DMP) in cui si dettaglino le scelte e le pratiche di gestione dei dati. Il documento dovrà essere regolarmente aggiornato;
  • deposito dei dati in un archivio affidabile (v. sopra) il prima possibile e in linea con quanto dichiarato nel DMP; 
  • ai dati dovrà essere garantito accesso aperto mediante l'applicazione di una licenza CC BY, CC 0, o equivalente, secondo il principio as open as possible, as closed as necessary. Eventuali motivazioni che non rendano possibile o limitino la pubblica diffusione dei dati della ricerca devono essere espletate nel DMP.
Come per le pubblicazioni, i beneficiari devono garantire il libero accesso ai metadati descrittivi utilizzando una licenza CC 0 o equivalente, rispettando i principi FAIR ed eventuali restrizioni alla disseminazione. E' necessario fornire informazioni su:
  • dataset: descrizione, data del deposito, autore/i, sede del deposito, eventuali periodi di embargo;
  • il nome dell’azione (schema di finanziamento), l’acronimo e il numero del progetto;
  • i termini della licenza applicata;
  • un identificativo persistente della pubblicazione stessa (es: DOI) e, laddove necessario e possibile, anche ID relativi al materiale supplementare.

Annex 5 - Article 17: Additional practices

Laddove previsto dalle specifiche condizioni della call, i beneficiari devono provvedere all'applicazione di ulteriori pratiche. In particolare:

  • obblighi sulla validazione delle pubblicazioni: occorre fornire nell’archivio al momento del deposito tutte le informazioni su dati, software, algoritmi, protocolli, modelli, workflow, quaderni di laboratorio, ecc. utili a validare le conclusioni contenute nella pubblicazione scientifica. E' necessario indicare come accedere, se l’accesso o l’uso dipendono da prodotti commerciali, il tipo e la versione.
  • obblighi sul riuso e la validazione dei dati: oltre alla descrizione degli stessi, è necessario fornire informazioni su come accedere, se l’accesso o l’uso dipendono da prodotti commerciali, il tipo e la versione.

Una utile "Guida all'Open Science in Horizon Europe" è stata redatta da Elena Giglia (UniTo) ed è disponibile qui nella versione italiana.


Developed by Joomla3.x from www.Joomla.com