Nel programma di finanziamento dell’Unione Europea l’accesso aperto è definito come principio generale.

L’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche peer-reviewed è obbligatorio per tutti i progetti tranne nel caso di pubblicazione di brevetti o quando risulti necessario tutelare la riservatezza e la protezione dei dati personali.

Dal 2017 la UE ha reso obbligatoria anche l'apertura dei dati della ricerca estendola a tutte le aree disciplinari del programma H2020. L'opzione di default è l'opt-in (apertura obbligatoria). I beneficiari hanno tuttavia la facoltà di selezionare l'opt-out, ovvero la non condivisione motivata dei propri dati (tutti o in parte) per ragioni di sicurezza, incompatibilità con la normativa sul trattamento dei dati personali, nel caso in cui l'apertura dei dati possa compromettere la buona riuscita del progetto e se non è prevista la produzione di dati di alcun tipo.

In fase di valutazione della proposta, l'adesione all'opt-out non compromette l'esito per l'ottenimento del finanziamento.

Le modalità con cui i beneficiari possono assicurare l'accesso aperto sono indicate nel modello di Grant Agreement. La disattenzione di un qualsiasi obbligo previsto nel Grant Agreement può avere delle conseguenze economiche come la riduzione del finanziamento.

29.2 Open access to scientific publications

La sezione 29.2 del Grant Agreement è dedicata alla disseminazione delle pubblicazioni. Il modello indica di depositare:
  • la copia elettronica del lavoro nella versione pubblicata o nella versione finale, peer-reviewed, già accettata per la pubblicazione;
  • la copia deve essere depositata, al più presto possibile e al più tardi al momento della pubblicazione, in: un proprio repository istituzionale (se disponibile); Zenodo (repository multidisciplinare curato dal CERN); un repository disciplinare di settore;
  • l’accesso aperto alla copia depositata nel repository deve essere garantito: al momento della pubblicazione, se esiste una versione consentita dall’editore per l’Open Access (solitamente il post-print o la versione finale dell’autore, senza layout editoriale); entro 6 mesi dalla pubblicazione (12 mesi nel settore delle scienze umane e sociali) se è stato previsto un periodo di embargo;
La sezione 29.2 del Grant Agreement specifica inoltre che i beneficiari devono garantire il libero accesso ai metadati bibliografici della pubblicazione depositata. I metadati devono essere in formato standard e comprendere:
  • un campo “European Union (EU)” e “Horizon 2020” ;
  • il nome dell’azione (schema di finanziamento), l’acronimo e il numero del progetto;
  • la data di pubblicazione e l’eventuale periodo di embargo;
  • un identificativo persistente (es: DOI).

29.3 Open access to research data

La sezione 29.3 del Grant Agreement è dedicata alla condivisione dei dati della ricerca.  Il modello indica di adottare tutte le misure necessarie per consentirne la condivisione con qualsiasi utente. É resa obbligatoria la produzione di un Data Management Plan (DMP), in cui si rendono disponibili informazioni circa:
  • la tipologia di dati che si prevede vengano generati durante il progetto;
  • in quale modo questi saranno gestiti per assicurare la loro conservazione a breve e lungo termine;
  • in che misura saranno resi disponibili in formato aperto.
Il DMP è un deliverable con scadenza al mese 6 che può essere aggiornato in qualsiasi momento qualora le condizioni e le esigenze poste dalle evoluzioni del progetto lo richiedano. I beneficiari del progetto hanno pertanto l'obbligo di:
  • depositare i datasets in un repository di loro scelta (ad es. Zenodo);
  • indicare eventuali periodi di embargo posti per lo sfruttamento di una o più porzioni di dati;
  • associare una licenza più aperta possibile (CC0 o CC-BY);
  • fornire documentazione per la descrizione del dataset per la validazione dei dati e dei risultati ottenuti.


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